I lavoratori incaricati dal datore di lavoro al primo soccorso in caso di emergenza devono essere soggetti alla formazione, e all’aggiornamento nel tempo, in materia di Primo Soccorso, secondo gli articoli 37 e 45 del D.Lgs 81/08 e il Decreto Ministeriale 388/03.
In relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio in azienda gli addetti al primo soccorso avranno necessità di una formazione e un addestramento specifico per la gestione di un’emergenza sanitaria sul luogo di lavoro.
I parametri sopracitati vengono usati per la classificazione delle aziende in 3 gruppi (art. 1 del D.M. 388/03):
- Gruppo A:
- Aziende o unità produttive con attività industriali soggette all’obbligo di
dichiarazione o notifica (art. 2 D.Lgs 334/99), centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari (art. 7, 28, 33 D.Lgs 230/95), aziende estrattive ed altre attività minerarie (D.Lgs 624/96), lavori in sotterraneo (D.P.R. 320/56), aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; - Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.
- Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
- Aziende o unità produttive con attività industriali soggette all’obbligo di
- Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
- Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Riassumendo:
Indice infortunistico di inabilità permanente | Numero di lavoratori | |||
1 o 2 | Da 3 a 5 | 6 o più | ||
Altre aziende | <=4 | Gruppo C | Gruppo B | Gruppo B |
>4 | Gruppo C | Gruppo B | Gruppo A | |
Aziende "pericolose"* | Gruppo A | Gruppo A | Gruppo A | |
Comparto agricolo | Gruppo C | Gruppo B | Gruppo A** |
* aziende o unità produttive con attività industriali soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, centrali
termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in
sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
**di cui 6 lavoratori a tempo indeterminato.
Grazie a questa distinzione la formazione e gli aggiornamenti si differenziano in 2 percorsi diversi:
uno per addetti che lavorano in aziende appartenenti al gruppo A (maggior numero di ore argomenti
trattati in maniera più approfondita) e un secondo per addetti che lavorano in aziende appartenenti
ai gruppi B e C.