I lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, nominati dal datore di lavoro secondo gli articoli 18 e 43 del D.Lgs 81/08, sono obbligati a essere formati in tali mansioni in base all’art. 6 del Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998.
In base al livello di rischio incendio dell’attività (Basso, Medio o Alto) l’addetto antincendio dovrà partecipare al corso adatto in modo da soddisfare i contenuti minimi e ore di formazione come specificate dall’allegato IX del D.M. 10/04/98, che sono:
- 4 ore per addetti antincendio in attività a rischio di incendio Basso
- 8 ore per addetti antincendio in attività a rischio di incendio Medio
- 16 ore per addetti antincendio in attività a rischio di incendio Alto
Tutti i corsi comprendono una parte teorica, dove si conoscono le cause di un incendio, la prevenzione e protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio, e una parte pratica dove si prende visione degli strumenti per lo spegnimento incendi e, nel caso dei corsi a rischio Medio e Alto, l’utilizzo di questi.
Gli argomenti nei diversi corsi verranno approfondimenti proporzionalmente al livello di rischio incendi a cui questi sono rivolti.
L’aggiornamento della formazione antincendio è obbligatorio in base al D.Lgs 81/08, ciononostante le ore, i contenuti e la periodicità non sono specificate.
Vengono seguite allora le indicazioni dei vigili del fuoco tramite la circolare VVF del 23/02/2011 che specifica gli argomenti e le ore di formazione e la nota 1014 del 26/01/2012 della Direzione Regionale VVF Emilia Romagna che ne stabilisce la periodicità.
Le ore di formazione degli aggiornamenti sono quindi:
- 2 ore per addetti antincendio in attività a rischio di incendio Basso
- 5 ore per addetti antincendio in attività a rischio di incendio Medio
- 8 ore per addetti antincendio in attività a rischio di incendio Alto
Mentre la periodicità è triennale.