AIA, AUA, MONITORAGGIO AMBIENTALE: COSA SONO?

AIA: Autorizzazione Integrata Ambientale

L’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) ha finalità di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da medie e grandi attività produttive.

È stata introdotta in Italia dal recepimento della direttiva europea 96/61/CE ed è normata dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che ne disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame, nonché le modalità di esercizio degli impianti soggetti.

Nel corso degli anni sono stati pubblicati numerose normative a livello nazionale e regionale che hanno definito e specificato in modo dettagliato:

  • Le procedure per il rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale;
  • Le modalità di presentazione della domanda di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale;
  • E ulteriori precisazioni in merito alla documentazione da presentare per la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale.

In data 11 aprile 2014 è entrato, inoltre, in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 recante “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)” con il quale sono state apportate sostanziali modifiche alla Parte II^ del D.Lgs. 152/06 ed in particolare al Titolo III-bis “L’autorizzazione Integrata Ambientale”, prevedendo fra l’altro:

  • individuazione di nuove tipologie di attività soggette ad AIA;
  • attuazione del piano annuale di monitoraggio e relative comunicazioni;
  • definizione della validità dell’AIA (e dei limiti alle emissioni) strettamente connessa all’emanazione ed all’aggiornamento progressivo delle BREF ed in particolare delle cosiddette BAT Conclusions (migliori tecnologie disponibili);
  • determinazione dell’obbligo di redazione della relazione di riferimento sullo stato del suolo e delle acque sotterranee.

Oggi ogni attività è tenuta a rispettare molte regole per la tutela dell’ambiente, della salute e sicurezza dei lavoratori. 

In particolare le aziende soggette a regime di A.I.A. sono chiamate ad una gestione rigorosa, dettagliata nell’atto autorizzativo, soprattutto nei capitoli relativi al Quadro Prescrittivo ed al Piano di monitoraggio.

AUA: Autorizzazione Unica Ambientale

L’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) riunifica in un unico atto le procedure autorizzative o di comunicazione relative ai seguenti titoli abilitativi ai sensi del D.P.R. 59/2013:

  • autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (emissioni in atmosfera);
  • comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (impatto acustico);
  • autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  • comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 (autosmaltimento) e 216 (recupero) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L’AUA non può essere richiesta per siti produttivi sottoposti alla disciplina AIA e/o alla disciplina di Valutazione di Impatto Ambientale. 

È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale.

La novità introdotta dal DPR 59/2013 prevede che la presentazione di tale istanza si effettuata esclusivamente per via telematica attraverso il SUAP di competenza comunale e/o attraverso il portale MUTA della Regione Lombardia.

Attività in deroga ai sensi dell’art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06

Il D.Lgs. n. 152/2006 prevede che, per particolari tipologie di attività o impianti, l’Autorità Competente emani provvedimenti di autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera. Tali attività sono definite “attività in deroga” secondo l’art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06.

Il gestore di impianti o attività in deroga dovrà presentare istanza, almeno 45 giorni prima dell’avvio dell’attività o della messa in esercizio dell’impianto, all’Autorità Competente, al Comune ed all’ARPA territorialmente competente.

Decorsi i 45 giorni, l’attività può essere avviata poiché l’autorizzazione in via generale diventa efficace (per il “silenzio assenso”).

La LR 24/2006 ha trasferito la competenza relativa al rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera alle Province Lombarde, mantenendo in capo alla Giunta regionale il compito di stabilire le direttive per l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, all’interno del territorio lombardo (art. 8 comma 2).

La normativa prevede che la presentazione di tali istanze si effettuata esclusivamente per via telematica attraverso il SUAP di competenza comunale.

Monitoraggio ambientale

ACQUA

  • Richiesta di autorizzazione per gli scarichi idrici
  • Sorveglianza, controllo, tariffazione e progetti di trattamento acque reflue
  • Piano di monitoraggio, clorazione e trattamenti chimici acque potabili, valutazioni di acque e falda
  • Richiesta di autorizzazione prelievo idrico da sorgente, acque libere superficiali o pozzo
  • Assistenza nella gestione di impianti autorizzati

ARIA

  • Richiesta di autorizzazione per la messa in esercizio degli impianti a potenziale inquinamento atmosferico
  • Assistenza tecnico-amministrativa nell’iter del rilascio delle autorizzazioni e gestione degli adempimenti prescritti per impianti esistenti, modifiche ad impianti esistenti, impianti nuovi